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RIEPILOGO STORICO NORMATIVO
Fino al MARZO 2003
·
D.M. 16/01/1996- Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche.
·
D.M. 16/01/1996- Norme tecniche relative ai “ Criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi.
·
D.M. 09/01/1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione
ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per
le strutture metalliche.
·
Circolare 65 del 10/04/1997 Istruzioni per l’applicazione
delle “norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche “ di cui al D.M.
16/01/1996.
DAL 20/03/2003
·
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20/03/2003 n°3274 - Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per
le costruzioni in zona sismica”.
·
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
03/05/2005 n° 3431 – Ulteriori modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 , recante
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni
in zona sismica”.
·
D.M. 14/09/2005- Norme Tecniche per le Costruzioni.
N.B: Le N.T.C. del 14/09/2005, pubblicate in G.U. del
23/09/2005 sono diventate cogenti da subito per opere di tipo
sensibile di competenza statale ( edifici pubblici, ospedali, scuole,
musei).L’elenco completo è riportato nel decreto del Capo della Protezione
Civile del 21/10/2003.
Con l’articolo 3 , comma 4 bis della legge n° 17/2007
del 26/02/07 il periodo di sperimentazione delle N.T.C. di diciotto mesi
viene procrastinato al 31/12/2007 e successivamente viene procrastinato ai
sensi dei commi 1 e 2 dell’art.20 del decreto legge del 31/12/07 n° 248.
Successivamente è stato introdotto anche il
D.M. 14/01/2008 “Nuove” Norme Tecniche per le
Costruzioni”
SOTTO VENGONO INDICATE LE
VARIE FASI DELLA LEGIFERAZIONE SISMICA , PARTENDO DALLA PIU' RECENTE
(DM 2008),
A RITROSO VERSO LA PRIMA
NOVITA' (ORDINANZA 3274)
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Visita
a
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OGGETTO:
Norme Tecniche - Pubblicata la circolare esplicativa
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47
(Supplemento Ordinario n. 27) di ieri, 26 febbraio
2008, la Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 contenente
“Istruzioni per l’applicazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008”.
Il testo della circolare è scaricabile dal sito del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
www.cslp.it.
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Circolare sulle "Nuove norme
tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008 |
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n. 27 è stata pubblicata la
Circolare 2 febbraio 2009 contenente le Istruzioni per l’applicazione
delle “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008
E’ possibile scaricare i files in formato PDF:
Introduzione Ministro
Sommario
Capitoli 1 - 3
Capitolo 4
Capitolo 5 - 7
Capitolo 8 - 12
Applendici
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Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni |
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25.02.2009 ore 12:30
- Norme Tecniche per le Costruzioni - La Camera dei
Deputati nella seduta del 19 febbraio scorso ha approvato, con 284
voti favorevoli e 243 contrari, il disegno di legge di conversione
del D.L. n. 207 del 30.12.2008 "Milleproroghe", senza modificare
il testo già approvato dal Senato.
Nel provvedimento approvato è contenuta la norma che proroga al
30 giugno 2010 il periodo transitorio di applicazione delle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.
27.01.2009 ore 11:30
- Norme Tecniche per le Costruzioni - Nella seduta di
mercoledì 21 gennaio 2009 l'8ª Commissione permanente ha espresso
parere favorevole alla proroga al 30 giugno 2010 del
termine di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n.
248 del 2007, convertito, con modificazione dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, relativo al regime transitorio per
l'operatività della revisione delle Norme Tecniche per le
costruzioni.
La Commissione ha esaminato per quanto di propria competenza il
disegno di legge n. 1305 "Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti".
"(omissis...) con Decreto
Ministeriale del 14 gennaio 2008 sono state emanate le nuove
Norme Tecniche per le costruzioni, in relazione a cui, al
fine di realizzare una fase transitoria che renda possibile un
passaggio "morbido" tra la vecchia e la nuova normativa, è
prevista una fase di applicazione sperimentale che vede
coesistere sia la precedente che la nuova disciplina;
il suddetto regime transitorio scadrebbe il 30 giugno 2009,
termine che non consentirebbe l'adozione tempestiva e la
divulgazione della circolare contenente le indicazioni
applicative, nonché talune prescrizioni integrative delle nuove
Norme Tecniche, circolare in corso di elaborazione;"
(estratto dal verbale della 66^ seduta pomeridiana della 8^
Commissione Lavori pubblici del
sito del Senato).
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Norme
tecniche: la Camera ha modificato il regime transitorio
Fino al 30 giugno 2009 potranno applicarsi a scelta le nuove NTC 2008, il DM
14/09/2005 e le norme
22/02/2008 - Con
224 sì, 23 no e 140 astenuti, la Camera ha approvato la legge di
conversione del
DL 248/2007 (decreto Milleproroghe) che, all’articolo 20,
disciplina il periodo transitorio per l’applicazione delle norme
tecniche per le costruzioni.
(clicca qui per la SINTESI
MODIFICHE IN SEDE CONVERSIONE ART.20)
Con il comma 1 del nuovo articolo 20 (allegato sotto), viene prorogato
al 30 giugno 2009 il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già
prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
È stato quindi sostituito il testo ambiguo del decreto legge che –
ricordiamo – sottoponeva alla disciplina transitoria, le revisioni
generali delle norme tecniche, ossia le nuove NTC le quali, alla data
di entrata in vigore (31/12/2007) del DL Milleproroghe, non erano
ancora state emanate (leggi
tutto). La nuova formulazione dell’articolo contiene il
riferimento esplicito al DL 136/2004 convertito dalla legge 186/2004,
come era stato fatto dalla legge 17/2007.
Ma il DM del 14 settembre 2005 non va ancora in pensione.
Il comma 2 dell’articolo 20 recita infatti: “A seguito dell'entrata in
vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le
costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui
all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004,
come, da ultimo, modificato dal comma 1 del presente articolo, in
alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è
possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 oppure dei decreti
del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11
marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.”
Se ne deduce che, fino al 30 giugno 2009, sarà possibile scegliere se
applicare le nuove NTC approvate con il
DM 14 gennaio 2008, le NTC approvate con il
DM 14 settembre 2005, oppure i DM
20 novembre 1987,
3 dicembre 1987,
11 marzo 1988,
4 maggio 1990,
9 gennaio 1996e
16 gennaio 1996.
Il comma 3 prevede, inoltre, che: “Per le costruzioni e le opere
infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le
amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato
progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della
revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata
per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e
all'eventuale collaudo.”
Con l'entrata in vigore del DM del 14 settembre 2005 – si legge al
comma 4 – la proroga al 30 giugno 2009 non si applica alle verifiche
tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli
edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e
le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del
Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di
attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM 20 marzo 2003,
n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre
2003.
Inoltre, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della
citata OPCM n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle
opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono
essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31
dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati
nelle zone sismiche 1 e 2.
Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita,
fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle
regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali
e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle
revisioni generali delle Norme tecniche di cui al comma 2, anche al
fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla
scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1. La
partecipazione alla suddetta commissione non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato che dovrà approvarlo
definitivamente entro il 29 febbraio.
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Norme
Tecniche
per le Costruzioni aggiornate al 13 luglio 2007 presentata
dalla Commissione Relatrice al Consiglio
Superiore
dei Lavori Pubblici nella seduta del 13 luglio. Il 27 luglio 2007 il testo
verrà esaminato dal Consiglio Superiore LL.PP. in seduta plenaria per
l'approvazione e il successivo invio al Ministro On. Di Pietro. Il testo
delle norme tecniche dovrà essere trasmesso alle Regioni, agli Enti Locali
ed agli altri Ministeri per la valutazione e approvazione in sede di
Conferenza dei Presidenti e successivamente in Conferenza Unificata
Stato-Regioni-Enti Locali.
Bozza
Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate al 13 luglio 2007
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SISMICA NOTIZIE
SPECIALE NORMATIVA SISMICA:
BOZZA
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
aggiornate
al 24 Aprile 2007
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DM 14.09.2005
- Norme tecniche per le costruzioni
DEFINITIVAMENTE
PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2007 L'ENTRATA IN VIGORE
Il Governo ha definitivamente
prorogato l'entrata in vigore definitiva del DM 14 sett. 2005 al 31/12/2007.
La proroga è stata inserita del decreto "mille proroghe"
approvato il 26 febbraio scorso.
A questo punto sarà possibile
depositare calcoli ai sensi delle vecchie norme dm 16.01.96 e 09.01.96 sino
al 31 dicembre di quest'anno, salvo ulteriori proroghe.
scarica
l'estratto del dl
SISMICA NOTIZIE
SPECIALE NORMATIVA SISMICA:
In data 22.12.2006 il Consiglio
dei Ministri ha approvato la proroga "al 31 dicembre 2007 del termine della
fase sperimentale prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di
costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione a sostegno
dei terreni" Sul sito http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index.htm
si trovano i documenti relativi alla proroga.
CONSEGUENZE APPLICATIVE
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SISMICHE
Opere
di nuova costruzione:
·
il 23 ottobre 2005
sono entrate in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni
(D.M. 14.9.2005) e l'Ordinanza PCM 3274/2003 (con
successive modifiche ed integrazioni);
·
il 23 ottobre è
quindi entrata in vigore anche la classificazione sismica
prevista dall’Ordinanza 3274, eventualmente aggiornata dalle singole
Regioni;
·
le Norme Tecniche prevedono che per un periodo
di 18 mesi i progettisti possono eventualmente applicare la normativa
previgente (esplicitamente evidenziata alla fine di questo
documento); in alternativa può essere usata l’Ordinanza 3274, il cui
impiego può anche essere reso obbligatorio dal committente (Enti pubblici
etc.); altri codici normativi appaiono di scarso interesse pratico
·
in zona sismica (anche di nuova
classificazione) chi volesse adottare il DM 16 gennaio
1996 deve tener conto che (nota esplicativa all’Ordinanza d.d.
04/06/2003):
o
Alla
zona 1 corrisponde il grado di sismicità alto (S=12)
o
Alla
zona 2 corrisponde il grado di sismicità medio (S=9)
o
Alla
zona 3 corrisponde il grado di sismicità basso (S=6)
o
Alla
zona 4 è data facoltà alle singole regioni di imporre o meno l’obbligo
di progettazione antisismica ( in caso affermativo agli effetti del D.M.
sismico del ’96 la zona viene equiparata alla 3
Progetti
in “corso”:
·
i lavori per cui in data 23.10.2005 NON
sono ancora iniziati, indipendentemente dal possesso di regolare licenza
edilizia o DIA, ricadono nelle regole generali già indicate per le
nuove opere (devono quindi essere progettati secondo il DM 16 gennaio 1996 o
l’Ordinanza 3274);
·
i lavori che in data 23.10.2005 sono già
iniziati sulla base di regolare deposito del progetto strutturale possono
essere portati a termine senza adottare criteri antisismici.
Come
anticipato le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono che per un
periodo di 18 mesi i progettisti potranno continuare ad applicare la
normativa previgente, ovvero:
• legge 5 novembre 1971 n. 1086, e relative norme di attuazione:
DM 9 gennaio 1996: Norme tecniche per
il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso per le strutture metalliche;
• legge 2
febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione:
DM
16 gennaio 1996: Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
DM 16 gennaio 1996: Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
DM 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
Al momento non
ci sono nuovi sviluppi ma alcune regioni si sono già pronunciate in
relazione al tipo di calcolo da adottare nelle zone 4 per strutture
non strategiche in caso di sisma.
- Toscana:
comuni in zona 4 con calcolo sismico (Delibera di Consiglio
Regionale n. 169 del 8.10.2003 pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del
5.11.2003 - parte II).
- Lazio:
comuni in zona 4 con calcolo non sismico (Deliberazione n.
766 del 01.08.2003).
- Piemonte:
comuni in zona 4 con calcolo non sismico (D.G.R. n.
61-11017 del 17.11.2003).
- Friuli
Venezia Giulia: comuni in zona 4 con calcolo non
sismico (Deliberazione n.2325 del 1° agosto 2003, pubblicata
sul 2° Supplemento straordinario n.11 del 26 agosto 2003 al BUR n.34
del 20 agosto 2003).
- Emilia
Romagna: comuni in zona 4 con calcolo sismico
(Deliberazione della Giunta Regionale N. 1435 del 21.07.2003).
- Lombardia:
comuni in zona 4 con calcolo non sismico (D.G.R. 7 novembre
2003 n. 7/14964 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 48 del 24
novembre 2003).
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RECEPIMENTO DA
PARTE DELLE REGIONI DELLA NUOVA MAPPATURA SISMICA
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|
A
tutto il 2003 diverse Regioni hanno emanato dei provvedimenti in
relazione all’ Ordinanza del Presidente del Consiglio Dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica” riclassificando, come previsto nell’Ordinanza
stessa, il territorio regionale secondo il rischio sismico.
Nella
tabella si riportano gli estremi delle delibere e le date della
pubblicazione nei rispettivi Bollettini Ufficiali (quando
disponibili).
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REGIONE
|
PROVVEDIMENTO
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ALLEGATI
|
BOLLETTINO
UFFICIALE
|
BASILICATA
|
Deliberazione
Giunta del 4/11/2003 n. 2000
|
|
(NON
DISPONIBILE)
|
EMILIA
ROMAGNA
|
Deliberazione
Giunta del 21/7/2003 n. 1435
|
|
n.
122 del 20/8/2003
|
FRIULI
VENEZIA GIULIA
|
Deliberazione
Giunta dell’1/8/2003 n. 2325
|
|
S.S.
n. 11 del 26/08/2003 al B.U. n. 34 del 20/08/2003
|
LAZIO
|
Deliberazione
Giunta dell’1/8/2003 n. 766
|
Allegato
1
Allegato
2
|
S.O.
n. 4 del 10/10/2003 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2003
|
LIGURIA
|
Deliberazione
Giunta del 16/5/2003 n. 530
|
|
|
LOMBARDIA
|
Deliberazione
Giunta del 07/11/2003 n. 14964
|
|
n.
48 del 24/11/2003
|
PIEMONTE
|
Deliberazione
Giunta del 17/11/2003 n. 61 - 11017
|
Allegato
1
|
n.
48 del 27/11/2003
|
TOSCANA
|
Deliberazione
Giunta n. 604 del 16/06/2003
|
Allegato
1
Allegato
2
Allegato
3
Allegato
4
Allegato
5
Allegato
6
Allegato
7
|
n.
35 del 27/8/2003
|
UMBRIA
Il
testo del provvedimento è scaricabile in formato PDF
previo abbonamento al Bollettino Ufficiale.
|
Deliberazione
Giunta del 18/6/2003 n. 852
|
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S.O.
n. 2 al B.U.
n.
31 del 30/7/2003
|
VENETO
|
Legge
Regionale 7.11.2003 n. 27 (nomina Commissione)
|
|
n.
106/2003
|
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E stato reso estremamente semplice l'approccio alle normative europee
-EUROCODICE 2- per il calcolo di manufatti precompressi, consentendo un rapido
progetto, verifica e disegno. |