Ingegneria Sismica e prefabbricazione

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    DOTT. ING. FABIO PINARDI

Albo collaudatori Regione Lombardia n. 2166 
 Albo consulenti tecnici Tribunale Brescia n. 304 
 
INGEGNERIA SISMICA SOFTWARE e PREFABBRICAZIONE - ENGINEERING SEISMIC SOFTWARE AND PRECASTING

INGEGNERIA SISMICA

RIEPILOGO STORICO NORMATIVO

Fino al MARZO 2003

·        D.M. 16/01/1996- Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

·        D.M. 16/01/1996- Norme tecniche relative ai “ Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

·        D.M. 09/01/1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per le strutture metalliche.

·        Circolare 65 del 10/04/1997 Istruzioni per l’applicazione  delle “norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche “ di cui al D.M. 16/01/1996.

DAL 20/03/2003

·        Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n°3274 - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica”.

·        Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/05/2005 n° 3431 – Ulteriori modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 , recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica”.

·        D.M. 14/09/2005- Norme Tecniche per le Costruzioni.

N.B: Le N.T.C. del 14/09/2005, pubblicate in G.U. del 23/09/2005 sono diventate cogenti da subito per opere di tipo sensibile di competenza statale ( edifici pubblici, ospedali, scuole, musei).L’elenco completo è riportato nel decreto del Capo della Protezione Civile del 21/10/2003.

Con l’articolo 3 , comma 4 bis della legge n° 17/2007 del 26/02/07 il periodo di sperimentazione delle N.T.C. di diciotto mesi viene   procrastinato al 31/12/2007 e successivamente viene procrastinato ai sensi dei commi  1 e 2 dell’art.20 del decreto legge del 31/12/07 n° 248.

Successivamente è stato introdotto anche il

D.M. 14/01/2008 “Nuove” Norme Tecniche per le Costruzioni”

SOTTO VENGONO INDICATE  LE VARIE FASI DELLA LEGIFERAZIONE SISMICA ,  PARTENDO DALLA PIU' RECENTE (DM 2008),

A RITROSO VERSO  LA PRIMA NOVITA' (ORDINANZA 3274)

 

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ESEMPI DI REALIZZAZIONI

OGGETTO: Norme Tecniche - Pubblicata la circolare esplicativa

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 (Supplemento Ordinario n. 27) di ieri, 26 febbraio

2008, la Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 contenente “Istruzioni per l’applicazione delle nuove

norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.

Il testo della circolare è scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici www.cslp.it.

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Circolare sulle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008 PDF Stampa E-mail
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n. 27 è stata pubblicata la
Circolare 2 febbraio 2009 contenente le Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008

E’ possibile scaricare i files in formato PDF:

Introduzione Ministro

Sommario

Capitoli 1 - 3

Capitolo 4

Capitolo 5 - 7

Capitolo 8 - 12

Applendici

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Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni PDF Stampa E-mail
Con DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30 sono state approvate le NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.

E' possibile scaricare i files in formato PDF:

     DM norme tecniche   

     Indice Generale 

     Cap 01 CONCERTO GU                 Cap 02 CONCERTO GU

     Cap 03 CONCERTO GU                 Cap 04 CONCERTO GU    

     Cap 05 CONCERTO GU                 Cap 06 CONCERTO GU 

     Cap 07 CONCERTO GU                 Cap 08 CONCERTO GU

     Cap 09 CONCERTO GU                 Cap 10 CONCERTO GU  

     Cap 11 CONCERTO GU                 Cap 12 CONCERTO GU

     ALLEGATO A/B PERICOLOSITA CONCERTO

     COPERTINA TABELLA1 GU 

     TABELLA PARAMETRI SPETTRALI GU

     TABELLA 2 ISOLE GU 

 

     Scarica il file compresso
 

 

 

 

 

New 25.02.2009 ore 12:30 - Norme Tecniche per le Costruzioni - La Camera dei Deputati nella seduta del 19 febbraio scorso ha approvato, con 284 voti favorevoli e 243 contrari, il disegno di legge di conversione del D.L. n. 207 del 30.12.2008 "Milleproroghe", senza modificare il testo già approvato dal Senato.

Nel provvedimento approvato è contenuta la norma che proroga al 30 giugno 2010 il periodo transitorio di applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.


27.01.2009 ore 11:30 - Norme Tecniche per le Costruzioni - Nella seduta di mercoledì 21 gennaio 2009 l'8ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole alla proroga al 30 giugno 2010 del termine di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativo al regime transitorio per l'operatività della revisione delle Norme Tecniche per le costruzioni.
 

La Commissione ha esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 1305 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

"(omissis...) con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 sono state emanate le nuove Norme Tecniche per le costruzioni, in relazione a cui, al fine di realizzare una fase transitoria che renda possibile un passaggio "morbido" tra la vecchia e la nuova normativa, è prevista una fase di applicazione sperimentale che vede coesistere sia la precedente che la nuova disciplina;
il suddetto regime transitorio scadrebbe il 30 giugno 2009, termine che non consentirebbe l'adozione tempestiva e la divulgazione della circolare contenente le indicazioni applicative, nonché talune prescrizioni integrative delle nuove Norme Tecniche, circolare in corso di elaborazione;"
(estratto dal verbale della 66^ seduta pomeridiana della 8^ Commissione Lavori pubblici del sito del Senato)
.


 

 

Norme tecniche: la Camera ha modificato il regime transitorio
Fino al 30 giugno 2009 potranno applicarsi a scelta le nuove NTC 2008, il DM 14/09/2005 e le norme

22/02/2008 - Con 224 sì, 23 no e 140 astenuti, la Camera ha approvato la legge di conversione del DL 248/2007 (decreto Milleproroghe) che, all’articolo 20, disciplina il periodo transitorio per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.
(clicca qui per la SINTESI MODIFICHE IN SEDE CONVERSIONE ART.20)
Con il comma 1 del nuovo articolo 20 (allegato sotto), viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

È stato quindi sostituito il testo ambiguo del decreto legge che – ricordiamo – sottoponeva alla disciplina transitoria, le revisioni generali delle norme tecniche, ossia le nuove NTC le quali, alla data di entrata in vigore (31/12/2007) del DL Milleproroghe, non erano ancora state emanate (leggi tutto). La nuova formulazione dell’articolo contiene il riferimento esplicito al DL 136/2004 convertito dalla legge 186/2004, come era stato fatto dalla legge 17/2007.

Ma il DM del 14 settembre 2005 non va ancora in pensione.
Il comma 2 dell’articolo 20 recita infatti: “A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, come, da ultimo, modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.”

Se ne deduce che, fino al 30 giugno 2009, sarà possibile scegliere se applicare le nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008, le NTC approvate con il DM 14 settembre 2005, oppure i DM 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996e 16 gennaio 1996.

Il comma 3 prevede, inoltre, che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.”

Con l'entrata in vigore del DM del 14 settembre 2005 – si legge al comma 4 – la proroga al 30 giugno 2009 non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

Inoltre, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata OPCM n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle Norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1. La partecipazione alla suddetta commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato che dovrà approvarlo definitivamente entro il 29 febbraio.


 

 

 

New Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate al 13 luglio 2007 presentata dalla Commissione Relatrice al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 13 luglio. Il 27 luglio 2007 il testo verrà esaminato dal Consiglio Superiore LL.PP. in seduta plenaria per l'approvazione e il successivo invio al Ministro On. Di Pietro. Il testo delle norme tecniche dovrà essere trasmesso alle Regioni, agli Enti Locali ed agli altri Ministeri per la valutazione e approvazione in sede di Conferenza dei Presidenti e successivamente in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali.

Bozza Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate al 13 luglio 2007
Premessa
1 - Oggetto
2 - Sicurezza e Prestazioni attese
3 - Azioni sulle costruzioni
4 - Costruzioni civili e industriali
5 - Ponti
6 - Progettazione geotecnica
7 - Progettazione per azioni sismiche
8 - Costruzioni esistenti
9 - Collaudo statico
10 - Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
11 - Materiali e prodotti per uso strutturale
12 - Riferimenti tecnici

 

 

 

 

 

SISMICA NOTIZIE

SPECIALE NORMATIVA SISMICA:

 

BOZZA NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

aggiornate al 24 Aprile 2007

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DM 14.09.2005 - Norme tecniche per le costruzioni

DEFINITIVAMENTE PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2007 L'ENTRATA IN VIGORE

Il Governo ha definitivamente prorogato l'entrata in vigore definitiva del DM 14 sett. 2005 al 31/12/2007. La proroga è stata inserita del decreto "mille proroghe" approvato il 26 febbraio scorso.

A questo punto sarà possibile depositare calcoli ai sensi delle vecchie norme dm 16.01.96 e 09.01.96 sino al 31 dicembre di quest'anno, salvo ulteriori proroghe.

 

scarica l'estratto del dl


 

 SISMICA NOTIZIE

SPECIALE NORMATIVA SISMICA:

 In data 22.12.2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga "al 31 dicembre 2007 del termine della fase sperimentale prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione a sostegno dei terreni" Sul sito http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index.htm si trovano i documenti relativi alla proroga.

CONSEGUENZE APPLICATIVE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SISMICHE

Opere di nuova costruzione:

·    il 23 ottobre 2005 sono entrate in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.9.2005) e l'Ordinanza PCM 3274/2003 (con successive modifiche ed integrazioni);

·    il 23 ottobre è quindi entrata in vigore anche la classificazione sismica prevista dall’Ordinanza 3274, eventualmente aggiornata dalle singole Regioni;

·    le Norme Tecniche prevedono che per un periodo di 18 mesi i progettisti possono eventualmente applicare la normativa previgente (esplicitamente evidenziata alla fine di questo documento); in alternativa può essere usata l’Ordinanza 3274, il cui impiego può anche essere reso obbligatorio dal committente (Enti pubblici etc.); altri codici normativi appaiono di scarso interesse pratico

·    in zona sismica (anche di nuova classificazione) chi volesse adottare il DM 16 gennaio 1996 deve tener conto che (nota esplicativa all’Ordinanza d.d. 04/06/2003):

o  Alla zona 1 corrisponde il grado di sismicità alto (S=12)

o  Alla zona 2 corrisponde il grado di sismicità medio (S=9)

o  Alla zona 3 corrisponde il grado di sismicità basso (S=6)

o  Alla zona 4 è data facoltà alle singole regioni di imporre o meno l’obbligo di progettazione antisismica ( in caso affermativo agli effetti del D.M. sismico del ’96 la zona viene equiparata alla 3

Progetti in “corso”:

·    i lavori per cui in data 23.10.2005 NON sono ancora iniziati, indipendentemente dal possesso di regolare licenza edilizia o DIA, ricadono nelle regole generali già indicate per le nuove opere (devono quindi essere progettati secondo il DM 16 gennaio 1996 o l’Ordinanza 3274);

·    i lavori che in data 23.10.2005 sono già iniziati sulla base di regolare deposito del progetto strutturale possono essere portati a termine senza adottare criteri antisismici.

Come anticipato le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono che per un periodo di 18 mesi i progettisti potranno continuare ad applicare la normativa previgente, ovvero:

• legge 5 novembre 1971 n. 1086, e relative norme di attuazione:

DM 9 gennaio 1996: Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per le strutture metalliche;

• legge 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione:

DM 16 gennaio 1996: Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
DM 16 gennaio 1996: Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
DM 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.


Al momento non ci sono nuovi sviluppi ma alcune regioni si sono già pronunciate in relazione al tipo di calcolo da adottare nelle zone 4 per strutture non strategiche in caso di sisma.

  • Toscana: comuni in zona 4 con calcolo sismico (Delibera di Consiglio Regionale n. 169 del 8.10.2003 pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del 5.11.2003 - parte II).
  • Lazio: comuni in zona 4 con calcolo non sismico (Deliberazione n. 766 del 01.08.2003).
  • Piemonte: comuni in zona 4 con calcolo non sismico (D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003).
  • Friuli Venezia Giulia: comuni in zona 4 con calcolo non sismico (Deliberazione n.2325 del 1° agosto 2003, pubblicata sul 2° Supplemento straordinario n.11 del 26 agosto 2003 al BUR n.34 del 20 agosto 2003).
  • Emilia Romagna: comuni in zona 4 con calcolo sismico (Deliberazione della Giunta Regionale N. 1435 del 21.07.2003).
  • Lombardia: comuni in zona 4 con calcolo non sismico (D.G.R. 7 novembre 2003 n. 7/14964 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 48 del 24 novembre 2003).

 

RECEPIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI DELLA NUOVA MAPPATURA SISMICA

 

A tutto il 2003 diverse Regioni hanno emanato dei provvedimenti in relazione all’ Ordinanza del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” riclassificando, come previsto nell’Ordinanza stessa, il territorio regionale secondo il rischio sismico.

Nella tabella si riportano gli estremi delle delibere e le date della pubblicazione nei rispettivi Bollettini Ufficiali (quando disponibili).

 

 

REGIONE

PROVVEDIMENTO

ALLEGATI

BOLLETTINO UFFICIALE

BASILICATA

Deliberazione Giunta del 4/11/2003 n. 2000

 

(NON DISPONIBILE)

EMILIA ROMAGNA

Deliberazione Giunta del 21/7/2003 n. 1435

 

n. 122 del 20/8/2003

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Deliberazione Giunta dell’1/8/2003 n. 2325

 

S.S. n. 11 del 26/08/2003 al B.U. n. 34 del 20/08/2003

LAZIO

Deliberazione Giunta dell’1/8/2003 n. 766

Allegato 1

Allegato 2

S.O. n. 4 del 10/10/2003 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2003

LIGURIA

Deliberazione Giunta del 16/5/2003 n. 530

 

n. 24 dell’11/6/2003

LOMBARDIA

Deliberazione Giunta del 07/11/2003 n. 14964

 

n. 48 del 24/11/2003

PIEMONTE

Deliberazione Giunta del 17/11/2003 n. 61 - 11017

Allegato 1

n. 48 del 27/11/2003

TOSCANA

Deliberazione Giunta n. 604 del 16/06/2003

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

n. 35 del 27/8/2003

 

UMBRIA

Il testo del provvedimento è scaricabile in formato PDF previo abbonamento al Bollettino Ufficiale.

Deliberazione Giunta del 18/6/2003 n. 852

 

S.O. n. 2 al B.U.

n. 31 del 30/7/2003

VENETO

Legge Regionale 7.11.2003 n. 27 (nomina Commissione)

 

n. 106/2003

 

 

 

 

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